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Farmacovigilanza
La Farmacovigilanza
La segnalazione spontanea delle reazioni avverse da farmaci (ADR) rappresenta un' importante fonte di rilevazione di eventi non verificatisi nel corso della sperimentazione clinica pre-marketing, quando il farmaco viene somministrato a un numero relativamente basso di pazienti e in condizioni strettamente controllate, lontane dalle usuali condizioni di assunzione. Per tale motivo il contributo di tutti i medici nell'osservazione dell' intera popolazione e di tutti i farmaci disponibili sul mercato attribuisce a questo approccio epidemiologico una funzione di "allarme" insostituibile, soprattutto nell' identificazione di eventi con frequenza molto bassa. La fonte di dati per gli studi di farmacovigilanza è la scheda di segnalazione di Reazione Avversa, che deve essere compilata e spedita dal medico che ravvisi o sospetti una reazione avversa.Quali ADR Segnalare?
Il Decreto L.vo 219/06 in vigore dal 24 aprile u.s limita l'obbligo di segnalazione per Medici e personale sanitario a TUTTE LE SOSPETTE REAZIONI AVVERSE GRAVI O INATTESE di cui vengano a conoscenza nell'ambito della propria attività (Titolo IX-art. 132 c.2). Inoltre, vanno segnalate TUTTE LE SOSPETTE REAZIONI AVVERSE OSSERVATE, (gravi e non gravi attese ed inattese) DA TUTTI I VACCINI e da FARMACI posti sotto monitoraggio intensivo ed INCLUSI IN ELENCHI PUBBLICATI PERIODICAMENTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE (Decreto 21 Novembre 2003).A Chi Segnalare?
Una volta compilata, la scheda va inoltrata tempestivamente al Responsabile Aziendale di Farmacovigilanza (Titolo IX- art. 132, c 4, D. L.vo 219/06).Per Un Approfondimento Sulla Normativa Italiana in tema di Farmacovigilanza
La Nuova Normativa di Farmacovigilanza
DIRETTIVA 2010/84/UE
REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2010
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.95
Decreto Legislativo 18 febbraio 1997, n.44
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